[1]Sanita'

[2]1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come l'HIV/AIDS, l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonche' mediante accordi internazionali in materia sanitaria. 2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione puo' avvenire tramite:

  • a)progetti relativi all'epidemiologia delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili;
  • b)scambi, borse di studio e programmi di formazione;
  • c)programmi e progetti per migliorare i servizi sanitari e le condizioni di salute;
  • d)la condivisione di informazioni e la collaborazione scientifica in materia di regolamentazione dei medicinali e dei dispositivi medici;
  • e)la promozione di una piena e tempestiva applicazione degli accordi internazionali in materia sanitaria, quali il regolamento sanitario internazionale e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.

Testo vigente dal 19 aprile 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53~art36 · fonte su Normattiva