[1]Sanita'
[2]1. Le parti convengono di cooperare nel settore sanitario al fine di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili, come l'HIV/AIDS, l'influenza aviaria e altre influenze con potenziale pandemico, le principali malattie non trasmissibili e i relativi fattori di rischio, anche mediante lo scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonche' mediante accordi internazionali in materia sanitaria. 2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione puo' avvenire tramite:
- a)progetti relativi all'epidemiologia delle principali malattie trasmissibili e non trasmissibili;
- b)scambi, borse di studio e programmi di formazione;
- c)programmi e progetti per migliorare i servizi sanitari e le condizioni di salute;
- d)la condivisione di informazioni e la collaborazione scientifica in materia di regolamentazione dei medicinali e dei dispositivi medici;
- e)la promozione di una piena e tempestiva applicazione degli accordi internazionali in materia sanitaria, quali il regolamento sanitario internazionale e la convenzione quadro per la lotta al tabagismo.
Testo vigente dal 19 aprile 2024
