[1]Salute

[2]1. Le parti convengono di cooperare e condividere esperienze e migliori pratiche nel settore sanitario per rafforzare le attivita' nel settore della ricerca, affrontare la minaccia rappresentata dalle principali malattie non trasmissibili e trasmissibili, tra cui la pandemia di COVID-19, rafforzare la copertura sanitaria universale e i servizi sanitari, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. Le parti convengono di scambiare opinioni e migliori pratiche sulle questioni normative relative ai prodotti farmaceutici e ai dispositivi medici. 2. La cooperazione nel settore della salute si svolge principalmente nei consessi internazionali, tra cui l'Organizzazione mondiale della sanita', e attraverso iniziative multilaterali, in settori quali:

  • a)le attivita' comuni di ricerca e la messa a punto di importanti programmi sanitari verticali; la ricerca comune attraverso iniziative multilaterali quali la Global Alliance for Chronic Diseases e la Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness;
  • b)lo sviluppo di capacita' e lo sviluppo delle risorse umane;
  • c)gli accordi internazionali nel settore sanitario.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art46 · fonte su Normattiva