Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986
Art. 19 (Convenzione) — Stabilimenti di piscicoltura
Ciascuno dei due Stati si impegna, ognuno per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante pratiche ittiogeniche.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
