1 - L'attivita' di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attivita' di pesca, nonche' alla corretta applicazione della presente convezione, e' affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio. 2 - Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e, in caso di necessita', raggiungere il piu' vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva. 3 - Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa. 4 - Gli agenti possono domandare alle Autorita' competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonche' il pescato catturato illecitamente.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art20 · fonte su Normattiva