Art. 17 (Convenzione) — Scambio annuale di informazioni sulle attvità
1 - La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine alle pratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti, alle operazioni di miglioramento ambientale, alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci. 2 - A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalita' previste dal regolamento interno.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
