Art. 6 (Convenzione) — Zone
1 - La pesca e' vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla meta' della larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua. 2 - E' vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonche' dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso. 3 - Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle Autorita' competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari. 4 - Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
