1 - Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'etremita' della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perche' la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti: Trota del lago....................... cm. 30 Trota del fiume....................... cm. 22 Salmerini (Salvelinus Alpinus, Salvelinus Fontinalis).... cm. 25 Coregone Lavarello..................... cm. 30 Coregone Bondella...................... cm. 25 Temolo........................... cm. 30 Luccio: nel Lago Maggiore.................. cm. 40 nel Lago di Lugano..................... cm. 45 Pesce Persico: nel Lago Maggiore.............. cm. 16 nel Lago di Lugano..................... cm. 18 Persico Trota........................ cm. 20 Luccioperca......................... cm. 40 Carpa............................ cm. 30 Tinca............................ cm. 25 Anguilla.......................... cm. 40 Agone............................ cm. 20 2 - Per comprovate ragioni tecniche i Commmissari possono curare la emanazione di provvedimenti, necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentare dette lunghezze minime, nonche' a stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non completate nel presente articolo.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art7 · fonte su Normattiva