I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'articolo 8, nonche' quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'articolo 7 debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;530~convenzione-art9 · fonte su Normattiva