Art. 8 (Convenzione) — Periodi di divieto
1 - I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facolta' di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci. 2 - I periodi minimi ai divieto sono: Trota nel lago: 12 settimane Salmerini: 10 settimane Temolo: 10 settimane Coregone Lavarello: 8 settimane Coregone bondella: 10 settimane Luccio: 4 settimane Pesce Persico: 8 settimane Persico Trota: 8 settimane Luccioperca: 8 settimane Carpa: 4 settimane Agone: 4 settimane Tinca: 4 settimane
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
