DELL'ASSISTENZA, DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE L'assistenza giudiziaria nonche' il riconoscimento e l'esecuzione degli atti, delle sentenze e dei provvedimenti previsti dalla presente Convenzione potranno essere negati se contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art12 · fonte su Normattiva