DELL'ASSISTENZA, DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE L'assistenza giudiziaria nonche' il riconoscimento e l'esecuzione degli atti, delle sentenze e dei provvedimenti previsti dalla presente Convenzione potranno essere negati se contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
