DELL'ASSISTENZA Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla trasmissione e alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti e dei testimoni, nonche' all'acquisizione e alla trasmissione delle prove materiali.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
