• 1)Le Parti contraenti si impegnano a concedersi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, alle condizioni stabilite dal presente accordo.
  • 2)L'assistenza giudiziaria comprende l'esecuzione di atti processuali, quali la redazione, trasmissione e notificazione di atti, l'audizione delle parti e dei testimoni, l'espletamento di consulenze tecniche e l'acqusizione di altre prove.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art8 · fonte su Normattiva