DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti di cui agli articoli che seguono, le sentenze emesse in materia civile dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
