DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, nei limiti di cui agli articoli che seguono, le sentenze emesse in materia civile dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art21 · fonte su Normattiva