1. Le domande di assistenza giudiziaria, ed i relativi allegati, sono redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati da una traduzione, effettuata da un traduttore ufficiale nella lingua della Parte richiesta. 2. I documenti relativi alla esecuzione della commissione rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
