da riconoscere ed eseguire Ciascuna Parte riconosce ed esegue sul proprio territorio le sentenze sotto elencate emesse dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte:
- a)le sentenze emesse materia civile;
- b)le transazioni concluse in materia civile;
- c)le sentenze emesse nei procedimenti penali per quanto riguarda il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
