da riconoscere ed eseguire Ciascuna Parte riconosce ed esegue sul proprio territorio le sentenze sotto elencate emesse dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte:

  • a)le sentenze emesse materia civile;
  • b)le transazioni concluse in materia civile;
  • c)le sentenze emesse nei procedimenti penali per quanto riguarda il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art23 · fonte su Normattiva