DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorita' competente di ciascuna delle Parti e corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle autorita' dell'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art. 23, par. 1 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 14 dicembre 1988
