DALLA LEGALIZZAZIONE Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorita' competente di ciascuna delle Parti e corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle autorita' dell'altra Parte, salvo quanto disposto dall'art. 23, par. 1 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-22;532~convenzione-art7 · fonte su Normattiva