Sono esenti da legalizzazione gli atti, le copie e le autenticazioni di firme, redatti o certificati conformi da una pubblica autorita' o da una persona autorizzata a norma della legge di una Parte contraente, e muniti di firma e sigillo ufficiale, da esibire sul territorio dell'altra Parte.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art17 · fonte su Normattiva