Art. 17 — Esenzione dalla legalizzazione
Sono esenti da legalizzazione gli atti, le copie e le autenticazioni di firme, redatti o certificati conformi da una pubblica autorita' o da una persona autorizzata a norma della legge di una Parte contraente, e muniti di firma e sigillo ufficiale, da esibire sul territorio dell'altra Parte.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
