1. Un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti contraenti esaminano, secondo le modalita' che saranno stabilite di comune accordo, le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo. 2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~art33 · fonte su Normattiva