La presente Convenzione scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 marzo 1980. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le Parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, gli Stati ACP, dall'altra. Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art91 · fonte su Normattiva