[1]Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originali" per l'applicazione dell'Accordo
[2]Articolo 1
[3]Il Consiglio di Associazione, nel corso della prima riunione, definisce in base ad un soggetto della Commissione della Comunita' la nozione di "prodotti originali" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.
Testo vigente dal 8 maggio 1968
