[1]Protocollo n. 3 relativo alla nozione di "prodotti originali" per l'applicazione dell'Accordo

[3]Il Consiglio di Associazione, nel corso della prima riunione, definisce in base ad un soggetto della Commissione della Comunita' la nozione di "prodotti originali" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.

Testo vigente dal 8 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533~protocollo-3-art1 · fonte su Normattiva