1. Il Governo italiano mettera' a disposizione dell'Organizzazione, a titolo di comodato, gratuitamente e per tutta la durata delle attivita' della medesima, i locali necessari al funzionamento dell'Organizzazione stessa. Detti locali saranno provvisti del mobilio occorrente. 2. L'ubicazione e l'ampiezza dei suddetti locali saranno definiti d'intesa fra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Organizzazione.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art2 · fonte su Normattiva