1. Il Governo italiano mettera' a disposizione dell'Organizzazione, a titolo di comodato, gratuitamente e per tutta la durata delle attivita' della medesima, i locali necessari al funzionamento dell'Organizzazione stessa. Detti locali saranno provvisti del mobilio occorrente. 2. L'ubicazione e l'ampiezza dei suddetti locali saranno definiti d'intesa fra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Organizzazione.
Testo vigente dal 16 settembre 1978
