Il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347.

Testo vigente dal 20 dicembre 1995

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 227/1996

    Questione infondata
    3 luglio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 84/1996. red.: G. Leo

    Art. 77 cost. · Art. 97 cost. · Art. 72 cost. · Art. 76 cost.

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  • Ordinanza n. 185/1996

    Questione infondata
    31 maggio 1996

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, l. 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 8, comma primo, d.l. 21 giugno 1995, n. 238, i quali, rispettivamente, stabiliscono l'ampliamento della competenza del pretore fino a cinquanta milioni e l'elevazione a quaranta giorni del termine per l'opposizione al decreto ingiuntivo. Per quanto concerne le censure relative agli artt. 77 e 97 Cost., la Corte ha già ritenuto che la mancanza del presupposto della urgenza e della necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice non è sindacabile in riferimento al parametro del buon andamento della p.a.. Riguardo invece alle censure relative agli artt. 3, 101, 102 e 108 Cost., va rilevato che la materia processuale può legittimamente essere regolata con decreto-legge, non essendovi riserva di legge nella materia stessa e, peraltro, il differente trattamento normativo, denunciato sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, è conseguenza della normale regola di applicazione 'ratione temporis' delle norme processuali che si succedono nel tempo. - S. nn. 84/1996 e 108/1996; S. n. 184/1974 e O. n. 225/1992. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 76 cost.

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  • Ordinanza n. 108/1996

    Questione infondata
    4 aprile 1996

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dichiarata non fondata per difetto di pertinenza dei parametri invocati. - S. n. 84/1996. red.: F. Mangano

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;534~art1 · fonte su Normattiva