La norma contenuta in un atto avente forza di legge vigente al momento in cui l'esistenza nell'ordinamento della norma stessa è rilevante ai fini di una utile investitura della Corte, ma non più in vigore nel momento in cui essa rende la sua pronunzia, continua ad essere oggetto dello scrutinio alla Corte stessa demandato quando quella medesima norma permanga tuttora nell'ordinamento - con riferimento allo stesso spazio temporale rilevante per il giudizio - perché riprodotta, nella sua espressione testuale o comunque nella sua identità precettiva essenziale, da altra disposizione successiva, alla quale dunque dovrà riferirsi la pronunzia. Alla stregua dell'affermato principio, la Corte ha dichiarato non fondate, con riferimento agli artt. 77, comma secondo e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della l. 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - nella parte in cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli artt. 2 e 4 del d.l. 21 giugno 1995, n. 238 - per difetto di pertinenza ai casi di specie dei parametri invocati. - Circa l'originario orientamento, secondo cui è manifestamente inammissibile 'tout court' la questione di costituzionalità avente ad oggetto una disposizione di un d.l. successivamente non convertito e quindi decaduto, ma seguito da altri dd.ll. che reiterano la medesima disposizione, v., 'ex plurimis', O. nn. 171/1995, 172/1995, 173/1995, 174/1995; in seguito, la Corte ha ritenuto di motivare la confermata valutazione di manifesta inammissibilità, precisando ulteriormente che la disciplina dettata dal d.l. censurato risultava modificata ad opera di un successivo d.l. reiterato: v., tra le altre, O. nn. 165/1995, 175/1995, 176/1995, 179/1995. Analoga puntualizzazione si ritrova in quella giurisprudenza alla stregua della quale gli atti vanno restituiti al giudice 'a quò, perché è mutata, in tutto, o in parte, la disciplina contenuta nell'ultimo d.l. convertito (O. nn. 272/1995, 403/1995, 535/1995) o nel d.l. reiterato vigente, ma non ancora convertito (O. nn. 243/1995, 279/1995, 518/1995). In ordine alla possibilità, o meno, di trasferire la censura della disposizione di un d.l. non convertito alla successiva disposizione di salvezza, v., 'ex multis', S. nn. 188/1995, 176/1972, 75/1967, 70/1987, 742/1988, 1033/1988, 474/1988, nonché S. nn. 482/1991, 446/1995, 482/1995. V., inoltre, S. nn. 429/1993, 40/1994 e 68/1978. - Sul parametro dell'art. 77 Cost., cfr., tra le altre, S. nn. 29/1995, 165/1995 e O. n. 1119/1988. - Sul parametro dell'art. 97 Cost., v., tra le molte, O. nn. 257/1995, 39/1995, 275/1994, 428/1993. red.: G. Leo
Art. 77 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432