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[1]Sono convalidati i Regi decreti 3 giugno 1926, n. 994, 7 giugno 1926, n. 1035, 25 giugno 1926, n. 1069, 25 giugno 1926 n. 1070, 25 giugno 1926, n. 1095, e 25 giugno 1926, n. 1211, coi quali vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 14 aprile 1927 - Anno V

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 3 maggio 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-04-14;535~art2 · fonte del testo