[1]Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma ciascuno degli Stati contraenti puo' il, o prima del 30 giugno di qualsiasi anno solare successive al 1973, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente ed in tal caso il presente accordo cessera' di avere effetto:
- a)in Italia, per il periodo d'imposta che comincia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione e' stata fatta; e
- b)in Australia, per l'anno fiscale che comincia il 1° luglio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione e' stata fatta e per gli anni fiscali successivi.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.
[3]FATTO in duplice esemplare, a Canberra il 13 aprile 1972, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[4]Per il Governo italiano Paolo CANALI
[5]Per il Governo del Commonwealth d'Australia Billy SNEDDEN
[6]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
Testo vigente dal 15 novembre 1974
