[1]Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma ciascuno degli Stati contraenti puo' il, o prima del 30 giugno di qualsiasi anno solare successive al 1973, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente ed in tal caso il presente accordo cessera' di avere effetto:

  • a)in Italia, per il periodo d'imposta che comincia il, o dopo il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione e' stata fatta; e
  • b)in Australia, per l'anno fiscale che comincia il 1° luglio dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica della cessazione e' stata fatta e per gli anni fiscali successivi.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

[3]FATTO in duplice esemplare, a Canberra il 13 aprile 1972, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per il Governo italiano Paolo CANALI

[5]Per il Governo del Commonwealth d'Australia Billy SNEDDEN

[6]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 15 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;535~art5 · fonte su Normattiva