- 1)Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
- 2)Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
- a)in Italia, per il periodo di imposta iniziato il 1° gennaio 1966 e per i periodi di imposta successivi;
- b)in Australia, per l'anno fiscale iniziato il 1° luglio 1966 e per gli anni fiscali successivi.
Testo vigente dal 15 novembre 1974
