Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 21 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-12-21;535~art2 · fonte su Normattiva