Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, prima dell'entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 21 dicembre 1988
