Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa e' inammissibile'".
Testo vigente dal 21 dicembre 1988
