Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa e' inammissibile'".

Testo vigente dal 21 dicembre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 44/1991

    Questione inammissibile
    31 gennaio 1991

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201 cod. proc. pen. abrogato (modificato dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 511 cod. proc. pen. abrogato, così come formulato in seguito all'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interven…

    Art. 201 c.p.p. · Art. 511 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-12-21;535~art1 · fonte su Normattiva