All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sara' fatto fronte con fondi gia' iscritti al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~art3 · fonte del testo