[1]Articolo V Trasporto di persone in caso di emergenza

[2](a) Allo scopo di assicurare l'evacuazione di persone da un qualsiasi territorio, per evitare una minaccia alla sicurezza della loro vita, un Governo contraente puo' permettere il trasporto sulle proprie navi di un numero di persone superiore al numero permesso in normali circostanze dalla presente Convenzione. (b) Un'autorizzazione di tale natura non priva gli altri Governi contraenti del diritto di controllo ai termini della presente Convenzione su tali navi allorche' esse toccano i loro porti. (c) Avviso di qualsiasi autorizzazione di detta natura deve essere inviato all'Organizzazione a cura del Governo contraente che l'ha rilasciata, unitamente ad un rapporto sulle circostanze di fatto.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artv · fonte del testo