1. Ogni nave cui la presente convenzione si applica dovra' avere a bordo un equipaggio sufficiente, per numero e qualita', a:

  • a)garantire la sicurezza della vita umana in mare;
  • b)attuare le disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione;
  • c)evitare l'affaticamento eccessivo dell'equipaggio ed eliminare o ridurre al massimo le ore di straordinario. 2. Ciascun membro si impegna ad istituire, o ad assicurarsi che esista sul proprio territorio un valido strumento per istruire o comporre qualsiasi denuncia o conflitto relativo agli effettivi di una nave. 3. Rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi parteciperanno, con o senza il concorso di altre persone o autorita', al buon funzionamento di questo strumento.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-109-art21 · fonte su Normattiva