[1]Articolo VI Sospensione in caso di guerra

[2](a) In caso di guerra o di altre ostilita', un Governo contraente che si consideri interessato a detti eventi, sia come belligerante, sia come neutrale, puo' sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione delle Regole qui allegate. Il Governo che si vale di questa facolta' deve darne immediato avviso all'Organizzazione. (b) Tale sospensione non priva gli altri Governi contraenti di qualsiasi diritto di controllo, ai termini della presente Convenzione, sulle navi del Governo che ha usato della facolta' di sospensione, quando tali navi si trovano nei loro porti. (c) Il Governo che ha sospeso l'applicazione della totalita' o di una parte delle Regole puo', in ogni momento, far cessare tale sospensione e deve immediatamente dare avviso di detta cessazione all'Organizzazione. (d) L'Organizzazione deve notificare a tutti i Governi contraenti qualsiasi sospensione o cessazione di sospensione avvenuta conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artvi · fonte del testo