[1]Articolo IV Casi di forza maggiore

[2](a) Una nave che non e' soggetta, al momento della sua partenza per un viaggio qualsiasi, alle prescrizioni della presente Convenzione, non deve neppure esservi soggetta a causa di un qualsiasi dirottamento nel corso del viaggio prestabilito, se questo dirottamento e' provocato dal cattivo tempo o da qualsiasi altra causa di forza maggiore. (b) Le persone che si trovano a bordo di una nave per causa di forza maggiore, od in conseguenza dell'obbligo imposto al comandante di trasportare naufraghi o altre persone, non devono essere computate allorche' si tratta di verificare l'applicazione alle navi di una qualsiasi prescrizione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artiv · fonte del testo