[1]Articolo VII Trattati e Convenzioni precedenti

[2](a) La presente Convenzione sostituisce ed annulla tra i Governi contraenti la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra il 10 giugno 1948. (b) Tutti gli altri trattati, convenzioni ed accordi relativi alla sicurezza della vita umana in mare o alle questioni che vi si collegano, e che sono attualmente in vigore tra i Governi parti della presente Convenzione, continueranno ad avere il loro pieno ed intero effetto, per la durata che loro e' assegnata, per quanto concerne: (i) Le navi alle quali non si applica la presente Convenzione; (ii) le navi alle quali la presente Convenzione si applica per quanto riguarda i punti che non formano oggetto di prescrizioni esplicite della presente Convenzione. (c) Nei casi, pero', che tali trattati, convenzioni o accordi fossero in contrasto con le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni di quest'ultima dovranno prevalere. (d) Tutti i punti che non formano oggetto di esplicite prescrizioni nella presente Convenzione rimangono soggetti alla legislazione dei Governi contraenti.

Testo vigente dal 20 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-26;538~allegato-a-artvii · fonte del testo