[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.

[3]ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA PROCEDURA APPLICABILE ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI AEREI REGOLARI.

[4]I Governi firmatari, Considerando che la determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari internazionali e' regolata in vari modi da numerosi accordi bilaterali di trasporto aereo, o non e' oggetto di alcuna disposizione fra Stati, Auspicando che i principi e le procedure per la determinazione di tali tariffe siano uniformi e che si faccia ricorso alle procedure dell'Associazione del trasporto aereo internazionale ogni volta che cio' sia possibile, Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo 1.

[6]Il presente accordo:

  • a)stabilisce le disposizioni tariffarie applicabili ai servizi aerei regolari internazionali tra due Stati Parti del presente accordo: 1° quando tali Stati non sono legati tra loro da un accordo bilaterale relativo a tali servizi, 2° quando un tale accordo bilaterale esiste ma non contiene disposizioni tariffarie;
  • b)sostituisce le disposizioni tariffarie contenute in un accordo bilaterale gia' concluso tra due Stati Parti del presente accordo, durante tutto il periodo in cui quest'ultimo resta in vigore tra i due Stati.

Testo vigente dal 18 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;538~art1 · fonte su Normattiva