TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE sulle procedure applicabili alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei di linea intra-europei. I Governi sottoscritti, CONSIDERANDO l'interesse di applicare principi e procedure uniformi per la determinazione delle tariffe dei servizi aerei di linea intra-europei; CONSIDERANDO l'opportunita' di sostituire, per tali servizi, l'Accordo Internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei di linea, firmata a Parigi il 10 luglio 1967 (qui di seguito denominato Accordo del 1967) con un nuovo Accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1

  • 1)Il presente Accordo,
  • a)stabilisce le disposizioni tariffarie applicabili ai servizi aerei di linea intra-europei tra le Parti al presente Accordo:
  • b)sostituisce, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le disposizioni tariffarie di ogni accordo bilaterale gia' concluso tra due Parti al presente Accordo, qualora dette disposizioni siano incompatibili con il presente Accordo;
  • c)stabilisce o eventualmente sostituisce le disposizioni in vigore perquanto riguarda la composizione delle controversie relative alle tariffe dei servizi aerei di linea intra-europei tra due Parti al presente Accordo;
  • 2)Le Parti si impegnano a non contrarre tra di loro alcun obbligo o intesa che sia piu' limitativa del presente Accordo. Tuttavia, non vi e' alcunche' nel presente Accordo che precluda il mantenimento o la elaborazione, ad opera delle Parti - a livello bilaterale o tra un gruppo di Stati - di intese orientate ad una maggiore flessibilita' di quella prevista dal presente Accordo.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art1 · fonte su Normattiva