- 1)Ove non esista un accordo bilaterale di trasporto aereo tra le due Parti, od ove esista un accordo bilaterale, ma non comporti disposizioni per la composizione delle controversie, e sorga una controversia del tipo indicato nel paragrafo 7 dell'articolo 2, le due Parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad una persona od organismo, o, a richiesta di una di esse, concordare di sottoporla ad un tribunale composto di tre arbitri.
- 2)Al fine di costituire il tribunale arbitrale, ogni Parte nomina un arbitro entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di accettazione da parte dell'altra Parte, della domanda di arbitrato, e il terzo arbitro viene designato dai primi due arbitri entro un ulteriore termine di sessanta giorni a partire dalla nomina del secondo arbitro.
- 3)Se l'una o l'altra Parte si astiene dal nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non viene designato entro il termine prescritto, il presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale puo' essere pregato da una delle Parti di completare il tribunale arbitrale. In tal caso, il terzo arbitro deve essere cittadino di uno Stato terzo ed assumere le funzioni di presidente del tribunale arbitrale.
- 4)A meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Tutte le sue decisioni sono adottate alla maggioranza dei voti e sono definitive.
Testo vigente dal 18 novembre 1974
