Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 2 e dell'articolo 3, ogni controversia, tra due o piu' Parti, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo che non possa essere composta mediante negoziato viene sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle Parti. Se, entro i sei mesi seguenti alla data della domanda di arbitrato, le Parti non giungono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conformemente allo statuto della Corte.

Testo vigente dal 18 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;538~art4 · fonte su Normattiva