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[1]Il Governo dei Re e' altresi' autorizzato a sospendere le altre attribuzioni spettanti all'assemblea predetta ed a provvedere alla nomina di nuovo Collegio sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, in sostituzione di quello attualmente in carica, che sara' dichiarato decaduto.

[2]Art. 2. - Il bilancio della gestione dell'Istituto, a cominciare da quella per il 1940, dovra' essere presentato dal commissario straordinario per l'approvazione ai Ministri per gli affari esteri e per le finanze.

[3]Art. 3. - Il commissario straordinario, non oltre sei mesi dalla sua nomina, dovra' presentare al Governo del Re lo stato della consistenza patrimoniale dell'Istituto, accompagnato da concrete proposte per la migliore utilizzazione delle attivita' dell'Istituto medesimo al fine della sistemazione degli italiani rimpatriati dall'estero.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 19 maggio 1941-XIX

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Ciano - Di Revel

[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 25 giugno 1941 al 16 dicembre 2009

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