1. L'autorita' competente di uno Stato contraente ha facolta' di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando una o piu' decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato. 2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione. 3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorita' designata da uno di detti Stati. 4. Il Cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunita' europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte. 5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta ne' la percezione ne' il rimborso di spese giudiziali.
Testo vigente dal 4 febbraio 1992
