[1]Elenco degli arbitri

[2]1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e atte ad esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti indica cinque persone. Le Parti indicano anche cinque persone, che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni oggetto della controversia ne' essere collegati al governo di nessuna delle Parti e devono conformarsi alle disposizioni dell'allegato 14-C.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1418 · fonte su Normattiva