delle informazioni 1. Le seguenti informazioni saranno fatte pervenire alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico: (a) descrizione delle procedure di cui all'Articolo 1; (b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale predisposta in conformita' con l'Articolo 2 ed ogni decisione adottata in conseguenza di cio'; (c) informazioni significative ottenute ed ogni provvedimento adottato in conseguenza, mediante procedure instaurate in conformita' con gli Articoli 2(2) e 5; (d) le informazioni di cui all'Articolo 3 (6) 2. Ogni Valutazione ambientale iniziale predisposta in conformita' con l'Articolo 2 sara' messa a disposizione su richiesta.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-i-art6 · fonte su Normattiva