di emergenza 1. Il presente Annesso non si applichera' a casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed installazioni di grande valore o di protezione dell'ambiente, che necessitano che un'attivita' venga intrapresa anche a prescindere dal compimento delle procedure stabilite nel presente Annesso. 2. Una notifica relativa alle attivita' intraprese in casi di emergenza che avrebbero diversamente richiesto la predisposizione di una valutazione ambientale globale, sara' fatta circolare immediatamente a tutte le Parti ed inoltrata al Comitato ed una spiegazione completa della attivita' svolte sara' fornita entro 90 giorni dall'avvenimento di tali attivita'.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-i-art7 · fonte su Normattiva