di emergenza 1. Le disposizioni del presente Annesso non si applicano in casi di emergenza che mettono a repentaglio la sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed attrezzature di grande valore, oppure la protezione dell'ambiente. 2. La notifica delle attivita' intraprese in casi di emergenza sara' trasmessa immediatamente a tutte le Parti.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-ii-art2 · fonte su Normattiva