ANNESSO II AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL TRATTATO ANTARTICO CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA ANTARTICA ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Annesso: (a) L'espressione "mammiferi nativi" significa ogni membro di ogni specie appartenente alla categoria dei mammiferi nativi della zona del Trattato Antartico o che vi capitano stagionalmente per via di migrazioni naturali; (b) L'espressione "uccello nativo" significa ogni membro in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (uova comprese) di qualsiasi spe- cie della categoria aviaria nativa della zona del Trattato Antartico o che vi capita stagionalmente per mezzo di migrazioni naturali; (c) l'espressione "pianta nativa" significa ogni vegetazione terrestre o di acqua dolce comprese le briofite, i licheni, i funghi e le alghe in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (compresi i semi ed altri propagoli) nativa della zona del Trattato Antartico; (d) l'espressione "invertebrato nativo" significa ogni invertebrato terrestre o di acqua dolce in qualsiasi fase della suo ciclo vitale, nativo della zona del Trattato Antartico; (e) l'espressione "autorita' competente" significa ogni persona o agenzia autorizzata da una Parte a rilasciare permessi in base al presente annesso; (f) l'espressione "permesso" significa un'autorizzazione formale per iscritto rilasciata da un'Autorita' competente; (g) L'espressione "caccia/pesca" o "cattura" significa uccidere ferire, catturare, maneggiare o molestare un mammifero o uccello indigeno, oppure rimuovere o danneggiare quantita' tali di piante indigene che la loro distribuzione o abbondanza locale ne sia significantemente pregiudicata; (h) "per interferenza nociva" si intende: (i) il sorvolo o l'atterraggio di elicotteri o di altri aerei in maniera tale da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche; (ii) l'uso di veicoli o di vascelli, compresi hovercrafts e piccoli battelli, in maniera da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche; (iii) l'uso di esplosivi o di armi da fuoco in maniera da disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche; (iv) il disturbo intenzionale di uccelli in fase di cova o di muda o di concentrazioni di uccelli e di foche da parte di persone appiedate; (v) i danni significativi alle concentrazioni di piante terrestri indigene causati dall'atterragio di aerei, dalla guida di veicoli o da persone che camminano su di esse, o da ogni altro mezzo; (vi) ogni attivita' derivante da modifiche significativamente deteriori dell'habitat di ogni specie o popolazione di mammiferi, uccelli, piante o invertebrati nativi; (i) L'espressione "Convenzione Internazionale per la regolamentazione della cattura delle balene" significa la Convenzione fatta a Washington il 2 dicembre 1946.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-ii-art1 · fonte su Normattiva