dei rifiuti mediante incineramento 1. Sotto riserva del paragrafo 2 di cui sopra, i rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui all'Articolo 2 (1) che non sono rimossi dalla zona del Trattato Antartico saranno bruciati in incineratori le cui emissioni nocive saranno ridotte in tutta la misura del possibile. Si terra' conto di tutti i parametri di emissione e delle prescrizioni relative agli impianti eventualmenti raccomandati, inter alia, dal Comitato e dal Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica. I residui solidi di tale incineramento saranno rimossi dalla zona del Trattato Antartico. 2. Tutte le operazioni di bruciatura all'aperto di rifiuti saranno programmate non appena possibile, ma non oltre la fine della stagione 1998/1999. In attesa del completamento di tale programmazione, in caso sia necessario eliminare i rifiuti bruciandoli all'aperto, si dovra' tener conto della direzione e della velocita' del vento e dei tipi di rifiuti da bruciare al fine di limitare depositi di particelle ed evitare tali depositi su aree aventi un particolare valore biologico scientifico, storico, estetico e naturale comprese in particolare le aree che godono di una particolare protezione in base al Trattato Antartico.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-iii-art3 · fonte su Normattiva