Art. 6 (Annesso III)
[1]dei rifiuti Tutti i rifiuti che dovranno essere rimossi dalla zona del Trattato Antartico o diversamente eliminati saranno immagazzinati in modo tale da provenire la loro dispersione nell'ambiente.
[2]TRADUZIONE NON UFFICIALE PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO ANTARTICO
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
