consultive del Trattato Antartico 1. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico, in base alla migliore consulenza tecnica e scientifica disponibile: (a) definiranno, in conformita' con le disposizioni del presente Protocollo, la politica generale per la protezione globale dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (b) Adotteranno provvedimenti in base all'Articolo IX del Trattato Antartico ai fini dell'attuazione del presente Protocollo. 2. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico passeranno in rassegna il lavoro del Comitato ed attingeranno pienamente ai suoi pareri e raccomandazioni nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 di cui sopra, tenendo altresi' conto del parere del Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art10 · fonte su Normattiva