[1]'

[2]1. Le Parti sono responsabili per l'inosservanza degli obblighi imposti dal presente Accordo. 2. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal presente Accordo rientri tra le responsabilita' della Comunita' europea oppure dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti la Comunita' europea e i suoi Stati membri forniranno le informazioni necessarie. L'inosservanza di tale obbligo di fornire informazioni con la dovuta tempestivita' o la comunicazione di informazioni contraddittorie dara' luogo a una responsabilita' solidale.

Testo vigente dal 8 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;54~art19 · fonte su Normattiva