Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina espressamente o implicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che una attivita' di natura da poter provocare la malattia considerata sia stata esercitata per un periodo determinato, l'istituto competente di tale Paese tiene conto dei periodi nei quali tale attivita' e' stata esercitata sotto la legislazione dell'altro Paese.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
