Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 si determineranno secondo i casi:
- a)le forme o modalita' applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese;
- b)le forme o modalita' applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese;
- c)il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli istituti competenti interessati.
Testo vigente dal 20 novembre 1974
